"Ritmi produttivi, prestazione lavorativa e cottimo: la questione della quantità giornaliera" questo il titolo della Rivista di Informazione Sindacale e Diritto del Lavoro giunta al numero 3.
Essere competitivi sul mercato significa sbaragliare la concorrenza. Sbaragliare la concorrenza significa offrire qualità e quantità a costi minori.
Per i lavoratori tutto ciò si traduce in una corsa frenetica a produrre un numero sempre maggiore di "pezzi" nello stesso orario di lavoro. Un tempo per incentivare comportamenti simili si usava la retribuzione a cottimo: adesso è un pallido ricordo del passato visto che esercitando le "giuste pressioni" (o oppressioni) sui lavoratori si ottengono gli stessi risultati senza rimetterci un soldo.
A tal proposito è interessante osservare quanto dispone il codice civile in materia:
“La retribuzione può essere stabilita a tempo o a cottimo” (art. 2099 c.c.) mentre “Il prestatore di lavoro dev’essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in conseguenza dell’organizzazione del lavoro, è vincolato all’osservanza di un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato della misurazione dei tempi di lavorazione” (art. 2100 c.c.).
Quindi, qualora l’azienda dovesse procedere alla misurazione dei tempi di lavoro, occorre stabilire forme d’incentivo retributivo, altrimenti l’attività di misurazione contrasta con le leggi dello Stato e i target imposti non hanno validità vincolante per il lavoratore.
Buona lettura
Scarica il numero 3 di RDL Informa Uilm
Essere competitivi sul mercato significa sbaragliare la concorrenza. Sbaragliare la concorrenza significa offrire qualità e quantità a costi minori.
Per i lavoratori tutto ciò si traduce in una corsa frenetica a produrre un numero sempre maggiore di "pezzi" nello stesso orario di lavoro. Un tempo per incentivare comportamenti simili si usava la retribuzione a cottimo: adesso è un pallido ricordo del passato visto che esercitando le "giuste pressioni" (o oppressioni) sui lavoratori si ottengono gli stessi risultati senza rimetterci un soldo.
A tal proposito è interessante osservare quanto dispone il codice civile in materia:
“La retribuzione può essere stabilita a tempo o a cottimo” (art. 2099 c.c.) mentre “Il prestatore di lavoro dev’essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in conseguenza dell’organizzazione del lavoro, è vincolato all’osservanza di un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato della misurazione dei tempi di lavorazione” (art. 2100 c.c.).
Quindi, qualora l’azienda dovesse procedere alla misurazione dei tempi di lavoro, occorre stabilire forme d’incentivo retributivo, altrimenti l’attività di misurazione contrasta con le leggi dello Stato e i target imposti non hanno validità vincolante per il lavoratore.
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