Nuova stretta sulla sicurezza lavoro. Il datore è responsabile degli infortuni anche quando il dipendente è incosciente e fa manovre “non corrette”.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con una sentenza depositata ieri, ha accolto il ricorso di un lavoratore che si era fatto male mentre raccoglieva delle mele. L’uomo aveva messo la scala in un punto in cui i rami erano particolarmente alti e doveva sporgersi molto per raggiungerli.
Un motivo, questo, che aveva fatto ritenere alla Corte d’Appello di Trento che l’azienda agricola non aveva nessuna responsabilità per la rovinosa caduta.
Ma la Cassazione ha rovesciato il verdetto, applicando anche al caso della manovre “non corrette” dei lavoratori incoscienti un antico principio secondo cui la responsabilità dell’azienda per gli infortuni “è esclusa soltanto in caso di dolo o rischio elettivo del lavoratore, ovvero di rischio generato da un’attività che non abbia rapporti con lo svolgimento dell’attività lavorativa o che esorbiti in modo irrazionale dai limiti di essa, mentre l’eventuale colpa del lavoratore non è di per sé idonea ad escludere il nesso causale tra il verificarsi del danno e la responsabilità del datore di lavoro, sul quale grava l’onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno stesso”.
Francesca Bruno/DA - Cassazione.net
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con una sentenza depositata ieri, ha accolto il ricorso di un lavoratore che si era fatto male mentre raccoglieva delle mele. L’uomo aveva messo la scala in un punto in cui i rami erano particolarmente alti e doveva sporgersi molto per raggiungerli.
Un motivo, questo, che aveva fatto ritenere alla Corte d’Appello di Trento che l’azienda agricola non aveva nessuna responsabilità per la rovinosa caduta.
Ma la Cassazione ha rovesciato il verdetto, applicando anche al caso della manovre “non corrette” dei lavoratori incoscienti un antico principio secondo cui la responsabilità dell’azienda per gli infortuni “è esclusa soltanto in caso di dolo o rischio elettivo del lavoratore, ovvero di rischio generato da un’attività che non abbia rapporti con lo svolgimento dell’attività lavorativa o che esorbiti in modo irrazionale dai limiti di essa, mentre l’eventuale colpa del lavoratore non è di per sé idonea ad escludere il nesso causale tra il verificarsi del danno e la responsabilità del datore di lavoro, sul quale grava l’onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno stesso”.
Francesca Bruno/DA - Cassazione.net
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