"La leggenda metropolitana del demansionamento temporaneo" con questo titolo si apre il numero 2 di RDL Informa Uilm, la Rivista di Informazione Sindacale e Diritto del Lavoro a cura dei delegati RSU Uilm - Jabil Marcianise.
In questo numero viene trattata la problematica del demansionamento, più volte usata ed abusata dal datore di lavoro, dimenticando che l'articolo 2103 del Codice Civile (modificato dall'art. 13 dello Statuto dei Lavoratori) stabilisce che:
"Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, ..... Ogni patto contrario è nullo".
Quindi il cambiamento di mansioni è consentito ma solo in caso di assegnazione di mansioni equivalenti o superiori. La domanda nasce spontanea: come si fa a stabilire se due mansioni sono equivalenti? Ci vengono in aiuto le clausole declaratorie del Contratto Collettivo e, se non dovesse bastare, la Corte di Cassazione si è pronunciata più volte sull'argomento ( Cass. 11 Dicembre 2003, n.18984 ; Cass. 12 Aprile 2005, n.7453 ) ed ha stabilito che l'equivalenza professionale non corrisponde all'equivalenza retributiva.
Inoltre la Corte di Cassazione ha ribadito che il lavoratore può, in caso di tentativo di demansionamento, opporre immediato rifiuto senza incorrere in alcuna sanzione disciplinare (Cass. 12 Ottobre 1996, n.8939).
Vi segnalo, a sostegno di quanto affermato sulla RDL, la recente sentenza "Telecom-Telepost Venezia" che condanna il comportamento del datore di lavoro, che con una pretesa e strumentale cessione di ramo d'azienda, adotta l'esternalizzazione provocando inoltre il fenomeno del demansionamento. (fonte ilvascellofantasma.it)
In questo numero viene trattata la problematica del demansionamento, più volte usata ed abusata dal datore di lavoro, dimenticando che l'articolo 2103 del Codice Civile (modificato dall'art. 13 dello Statuto dei Lavoratori) stabilisce che:
"Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, ..... Ogni patto contrario è nullo".
Quindi il cambiamento di mansioni è consentito ma solo in caso di assegnazione di mansioni equivalenti o superiori. La domanda nasce spontanea: come si fa a stabilire se due mansioni sono equivalenti? Ci vengono in aiuto le clausole declaratorie del Contratto Collettivo e, se non dovesse bastare, la Corte di Cassazione si è pronunciata più volte sull'argomento ( Cass. 11 Dicembre 2003, n.18984 ; Cass. 12 Aprile 2005, n.7453 ) ed ha stabilito che l'equivalenza professionale non corrisponde all'equivalenza retributiva.
Inoltre la Corte di Cassazione ha ribadito che il lavoratore può, in caso di tentativo di demansionamento, opporre immediato rifiuto senza incorrere in alcuna sanzione disciplinare (Cass. 12 Ottobre 1996, n.8939).
Vi segnalo, a sostegno di quanto affermato sulla RDL, la recente sentenza "Telecom-Telepost Venezia" che condanna il comportamento del datore di lavoro, che con una pretesa e strumentale cessione di ramo d'azienda, adotta l'esternalizzazione provocando inoltre il fenomeno del demansionamento. (fonte ilvascellofantasma.it)
2 commenti:
www.areagiuridica.com per la libera divulgazione reca un caso analogo con recenti interessanti provvedimenti giurisdizionali relativi all'illegittimo demansionamento,estromissione eliminazione di un lavoratore dallo ufficio,condanna datoriale al REINTEGRO esclusivamente nelle mansioni precedentemente svolte,ESEGUITO DALL'UFFICIALE GIUDIZIARIO,ritenuto nullo dal I°giudicante e dal tribunale collegiale i quali reputano necessario il giudizio di ottemperanza,a sentenza passato in giudicato (fra 10-15 anni).
Grazie per la segnalazione.
Di seguito i link dei documenti di www.areagiuridica.com da scaricare e stampare:
Sentenza 1
Sentenza 2
Sentenza 3
Sentenza 4
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