Riporto integralmente quanto segnalatomi dall'amico Giorgio Zanutto e vi allego la sentenza della cassazione alla quale fa riferimento.
Ho evidenziato in rosso un passaggio che riassume le nomine del 70% dei nostri rappresentanti RLS, occupati a fare tutto (vedi tratta degli interinali ed ultime assunzioni) meno che salvaguardare la sicurezza dei lavoratori.(non mi stancherò mai di ripeterlo e di ricordarlo a tutte le persone che hanno votato personaggi simili affinchè non commettano, per l'ennesima volta, lo stesso errore!!!)
"Anche un lavoratore può essere responsabile della sicurezza in azienda, esonerando i vertici aziendali da qualunque responsabilità.
Infatti, un delegato alla prevenzione, risponde personalmente degli infortuni, suoi e dei compagni, se non ha seguito e fatto seguire le misure antinfortunistiche.
Lo ha stabilito la Cassazione che, con la sentenza n. 29323 del 15 dicembre 2008 (allegata), ha respinto il ricorso di un caposquadra, responsabile della sicurezza in cantiere, che lamentava di appartenere al quarto livello e quindi di non poter rispondere al posto dei vertici.
Questa sentenza mette in guardia tutti coloro i quali accettano (più o meno passivamente e più o meno consapevolmente) dei compiti senza la formazione necessaria (corsi specifici con comprovata e duratura acquisizione delle competenze) ma, più ancora, senza la consapevolezza del ruolo che andranno a ricoprire, con le relative incombenze e doveri da assolvere."
Ho evidenziato in rosso un passaggio che riassume le nomine del 70% dei nostri rappresentanti RLS, occupati a fare tutto (vedi tratta degli interinali ed ultime assunzioni) meno che salvaguardare la sicurezza dei lavoratori.(non mi stancherò mai di ripeterlo e di ricordarlo a tutte le persone che hanno votato personaggi simili affinchè non commettano, per l'ennesima volta, lo stesso errore!!!)
"Anche un lavoratore può essere responsabile della sicurezza in azienda, esonerando i vertici aziendali da qualunque responsabilità.
Infatti, un delegato alla prevenzione, risponde personalmente degli infortuni, suoi e dei compagni, se non ha seguito e fatto seguire le misure antinfortunistiche.
Lo ha stabilito la Cassazione che, con la sentenza n. 29323 del 15 dicembre 2008 (allegata), ha respinto il ricorso di un caposquadra, responsabile della sicurezza in cantiere, che lamentava di appartenere al quarto livello e quindi di non poter rispondere al posto dei vertici.
Questa sentenza mette in guardia tutti coloro i quali accettano (più o meno passivamente e più o meno consapevolmente) dei compiti senza la formazione necessaria (corsi specifici con comprovata e duratura acquisizione delle competenze) ma, più ancora, senza la consapevolezza del ruolo che andranno a ricoprire, con le relative incombenze e doveri da assolvere."
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